Obbligo fatturazione elettronica per il rifornimento carburante dal 01.07.2018

OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 01.07.2018
PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE DELLE IMPRESE
Pensiamo di farVi cosa utile, riportadoVi le delucidazioni di Gian Paolo Tosoni, che potete scaricare anche in pdf a fondo pagina
Obbligo per le cessioni di benzina o gasolio da autotrazione. Tutte le imprese e i professionisti si devono preparare a ricevere i documenti digitali, non essendo più in vigore la carta carburanti (anche se le richieste di proroga si fanno insistenti). Deducibilità del costo e detrazione Iva richiedono la tracciabilità dei pagamenti.
 
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 30.04.2018, n. 8/E, ha previsto l’obbligo di fattura elettronica per tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (per “uso autotrazione”). Quindi qualsiasi rifornimento di carburante destinato all’autotrazione deve essere documentato con questa modalità. La legge prevedeva il documento digitale solo per l’acquisto da distributori stradali, mentre la circolare lo estende a tutte le operazioni.
 
Ne consegue che dovranno essere documentati con fattura elettronica anche, per esempio, gli acquisti di carburante per cisterne interne all’azienda. Non si deve, invece, emettere il documento elettronico in presenza di carburanti utilizzati con scopi diversi dall’autotrazione, ad esempio per riscaldamento o impianti industriali o per il funzionamento di attrezzi come per il giardinaggio o per l’irrigazione. Nel caso in cui la fattura comprenda, oltre alla cessione di carburante per autotrazione, anche altro carburante oppure servizi diversi, la presenza di operazioni che siano soggette all’obbligo impone la forma elettronica per tutte le prestazioni.
 

Per il rifornimento di carburante da distributori stradali, a differenza di quanto accadeva con la scheda carburante, nella fattura non è obbligatorio indicare i dati del veicolo, quali, per esempio, la targa. Tuttavia, nell’aggiornamento alle specifiche tecniche allegate al provvedimento delle Entrate del 30.04.2018, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 5.06.2018, viene precisato che i dati identificativi della targa possono essere inseriti nel blocco informativo “AltriDatiGestionali” e non, invece, nel campo “mezzo di trasporto” come indicato in un primo momento dall’Agenzia. La fattura elettronica può ovviamente essere anche differita; in questo caso il fornitore deve emettere nel giorno della consegna un documento anche cartaceo, che poi dovrà essere richiamato nella fattura elettronica riepilogativa mensile che dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle consegna.

Per il rifornimento dai distributori stradali, una soluzione agevole è quella del contratto di netting, che consiste in un rapporto di somministrazione; mediante una tessera elettronica, l’acquirente effettua il rifornimento e vengono memorizzati i suoi riferimenti e quindi, con cadenza mensile, vene effettuato l’addebito bancario ed emessa la fattura elettronica. La fattura elettronica può essere ricevuta dal Servizio di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate anche mediante Pec, il cui indirizzo deve quindi essere comunicato al fornitore.

Un altro adempimento riguardante l’acquisto di carburanti è l’obbligo del pagamento con modalità tracciabili, al fine di consentire la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva. I mezzi di pagamento sono elencati nel provvedimento n. 73203/2018 ovvero i vaglia cambiari e postali, mezzi di pagamenti elettronici, tra cui l’addebito diretto, bonifici bancari e postali, bollettini, carte di debito, di credito, prepagate e altri mezzi di pagamento che consentano l’addebito sul conto corrente. In sostanza, restano esclusi solo i pagamenti in contanti.

Condividi: