Musica nei locali pubblici e diritti d’autore: ecco cosa cambia

ACCORDO SIAE e SOUNDREEF LTD/LEA sulla “PUBBLICA ESECUZIONE DI MUSICA”. Di particolare interesse per le esecuzioni dal vivo nei locali pubblici.

 

A seguito dell’intervenuta liberalizzazione del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore,  avvenuta con D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”, SIAE, Soundreef LTD e LEA, lo scorso 10 aprile, hanno raggiunto un accordo finalizzato a definire tutte le controversie in essere tra le parti e a prevenire l’insorgerne di ulteriori.

L’accordo mira, fermo restando il rapporto di concorrenza tra le parti, a garantire il buon funzionamento del mercato nell’interesse dei titolari dei diritti d’autore nonché degli utilizzatori.

 

Allo stato, in Italia il repertorio musicale, anche straniero, è intermediato dagli Organismi di Gestione Collettiva (OGC) SIAE e LEA, ciascuna legittimata a rilasciare licenze sul proprio repertorio. Le Entità di Gestione Indipendente (EGI) non possono intermediare i diritti d’autore nel territorio italiano; conseguentemente, l’EGI Soundreef ha sottoscritto, per distinte categorie di diritti, accordi di rappresentanza rispettivamente con SIAE e LEA.

 

Le Parti hanno convenuto su un insieme di principi, quali: la definitiva intervenuta liberalizzazione del mercato sebbene nei limiti dettati dal D. Lgs. n. 35/2017; il riconoscimento, da parte di SIAE, della legittimità di LEA a raccogliere diritti d’autore per conto di Soundreef LTD e dei suoi iscritti diretti; il riconoscimento da parte di SIAE che gli utilizzatori di musica italiani dovranno perfezionare una licenza integrativa a quella di SIAE anche con LEA (anche per conto di Soundreef LTD), ove l’utilizzatore suonasse repertorio di quest’ultima, e che quindi il pagamento della licenza SIAE non è più esaustivo rispetto all’utilizzo di musica; la circostanza che ciascun ente di intermediazione dei diritti d’autore – sia esso costituito nella forma dell’organismo per la gestione indipendente dei diritti o dell’entità di gestione indipendente – amministrerà esclusivamente la quota parte dei diritti d’autore a esso affidato in gestione dal titolare dei diritti con esclusione, pertanto, dell’applicazione di qualsivoglia regola sulla comunione dei diritti sulla singola opera e a prescindere da qualsivoglia eventuale intesa tra editori e autori; il rilascio di licenze c.d. “blanket” (globali), quale prassi del settore necessaria al suo corretto funzionamento anche nell’interesse degli autori.

SIAE, Soundreef e LEA si sono, inoltre, reciprocamente impegnati a concordare una serie di regole operative idonee a garantire che gli utilizzatori siano posti in condizione di perfezionare in maniera agevole tutti i contratti di licenza necessari all’utilizzazione dei diritti rappresentati dalle diverse società.

 

Orbene, dette regole per la “pubblica esecuzione” di opere musicali sono state stipulate tra le parti e comunicate il 10 giugno scorso alla Confesercenti e alle altre associazioni di categoria.

 

Si tratta, in particolare, di “Linee di indirizzo tecnico-operativo”, con cui vengono fornite agli utilizzatori precisazioni volte ad agevolare il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei diritti per l’utilizzazione di repertori misti, per tali intendendo il repertorio composto da opere i cui diritti sono rappresentati, pro quota, da più intermediari, quali appunto LEA, Soundreef LTD e SIAE.

 

Per consentire a tutti gli operatori del settore di adeguarsi al nuovo assetto del mercato, è stato previsto un breve periodo di transizione che terminerà il 30 giugno 2019. Fino a tale data, SIAE incasserà i relativi proventi, anche per conto e nell’interesse di Soundreef LTD e LEA, con riferimento allo sfruttamento di repertori misti mediante pubblica esecuzione delle opere.

    Al termine di tale periodo di transizione, cioè a far data dal 1° luglio 2019, troveranno invece piena applicazione le indicazioni operative di seguito illustrate.

 

  1. LICENZA DI PUBBLICA ESECUZIONE CON STRUMENTO MECCANICO E RICEZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI A MEZZO APPARECCHI RICEVENTI DELLE OPERE DIFFUSE IN RADIO E TELEVISIONE.

 

Fino al 30 giugno 2019 SIAE potrà incassare con effetto liberatorio per gli utilizzatori anche i diritti dovuti per le quote di repertorio LEA/Soundreef.

 

Dal 1° luglio 2019, decorrono gli effetti del contratto di rappresentanza unilaterale tra SIAE e Soundreef LTD.

Conseguentemente, SIAE, in virtù dell’accordo di rappresentanza concluso con Soundreef LTD, sarà legittimata a rilasciare i permessi e ad incassare i diritti per conto e nell’interesse di Soundreef LTD per le utilizzazioni di seguito elencate:

  • pubblica esecuzione con strumento meccanico, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e quella realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione;
  • ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in Radio e TV.

Rientrano in questo ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di utilizzazioni: ballo con strumento meccanico, incluso quello in occasione di Feste Private e in Circoli; trattenimenti musicali con strumento meccanico (“concertini”); trattenimenti musicali con strumento meccanico “concertini” in occasione di Feste Private e in Circoli; musica d’ambiente inclusa la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo Radio e TV; Musica Film (colonne sonore – piccolo diritto musicale ex. art. 46 c.3 LdA).

 

    Per tali tipologie di utilizzazioni le modalità di gestione operativa delle licenze, degli incassi e della rendicontazione delle opere musicali utilizzate saranno quelle determinate da SIAE.

    LEA, anche in virtù dell’accordo di rappresentanza con Soundreef LTD, continuerà a rilasciare i permessi e a riscuotere i diritti per la pubblica esecuzione con strumento meccanico per l’utilizzazione di opere i cui diritti non sono oggetto del repertorio affidato in tutela a SIAE. Si parla in particolare di utilizzazioni di musica “canalizzate” o “in store”.

    Tali permessi saranno rilasciati secondo le condizioni e con le tariffe rese note da Soundreef LTD e LEA sui siti www.soundreef.com e www.leamusica.com.

 

  1. LICENZE DI PUBBLICA ESECUZIONE DAL VIVO.

    Fino al 30 giugno 2019 SIAE potrà incassare con effetto liberatorio per gli utilizzatori anche i diritti dovuti per le quote di repertorio LEA/Soundreef.

 

ISTRUZIONI SIAE

Dal 1° luglio 2019, SIAE applicherà le seguenti procedure tecniche:

  • Definirà e negozierà autonomamente le proprie licenze per il repertorio dalla stessa amministrato, vale a dire:
  1. il repertorio affidatole direttamente dagli aventi diritto;
  2. il repertorio affidatole indirettamente sulla base di accordi di rappresentanza;
  • il repertorio affidatole ex lege relativo ad aventi diritto non altrimenti rappresentati.
  • Disciplinerà autonomamente nelle proprie licenze gli obblighi di reportistica a carico degli utilizzatori al fine di assicurare una accurata tutela degli aventi diritto.

 

  • In ipotesi di utilizzazioni con musica dal vivo che includano opere gestite da più OGC, quindi anche da LEA, all’atto del pagamento i compensi dovuti alla SIAE saranno fissati tenendo conto della percentuale di opere utilizzate dei rispettivi repertori, sul presupposto che vengano rispettate le seguenti condizioni cumulative:
  • almeno due giorni lavorativi prima dell’evento, l’utilizzatore dovrà comunicare ed esibire, anche in modalità digitale, la licenza rilasciata dall’altro OGC. Tale comunicazione potrà avvenire recandosi allo sportello SIAE oppure inviando, nel predetto termine di due giorni, una e-mail all’indirizzo indicato all’interno delle condizioni particolari del Permesso, allegando copia della licenza rilasciata dall’altro Organismo di Gestione Collettiva; e
  • almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il pagamento dell’importo dovuto, l’utilizzatore dovrà riconsegnare il programma musicale in modalità digitale. Si precisa che:
  • la gestione del programma musicale deve avvenire obbligatoriamente mediante la piattaforma digitale mioBorderò;
  • i programmi musicali relativi all’evento devono contenere tutte le opere eseguite nel corso dell’intero evento.

 

Resta inteso che in caso di mancato rispetto delle condizioni e delle tempistiche sopra precisate – come, ad esempio, in caso di tardiva comunicazione della licenza rilasciata dall’altro Organismo di Gestione Collettiva o di mancata restituzione di un Programma Musicale ovvero di restituzione di un Programma Musicale incompleto – SIAE incasserà l’intera tariffa senza applicare la procedura su indicata.

–  Per i casi in cui sia previsto il pagamento anticipato del compenso (eventi gratuiti; forfait) al momento del rilascio del permesso verrà costituito un deposito a garanzia che sarà successivamente incassato all’esito delle verifiche sui programmi musicali secondo le modalità sopra espresse.

 

ISTRUZIONI LEA

    In ipotesi di utilizzazioni con musica dal vivo che includano opere gestite anche da LEA, l’utilizzatore dovrà:

  1. richiedere il permesso per l’utilizzazione del repertorio misto a LEA almeno tre giorni lavorativi prima dell’evento in modo che possa informare SIAE almeno due giorni prima dell’evento;
  2. inviare i programmi musicali in modalità digitale e secondo quanto stabilito nelle condizioni generali di permesso, con l’indicazione di tutte le opere eseguite nel corso dell’evento, almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il pagamento dell’importo dovuto;
  3. inviare il modello C1 in modalità digitale e secondo quanto stabilito nelle condizioni generali di permesso almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il pagamento dell’importo dovuto;
  4. in caso di eventi gratuiti inviare il documento denominato “Condizioni particolari del permesso per spettacoli e trattenimenti” rilasciato da SIAE almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il pagamento dell’importo dovuto;
  5. qualora l’utilizzatore non dovesse provvedere a quanto sopra richiesto – ad esempio, in caso di tardiva comunicazione della licenza rilasciata dall’altro organismo di gestione collettiva ovvero in caso di mancata o incompleta presentazione del programma musicale –, sarà tenuto a corrispondere l’intero importo dovuto secondo quanto stabilito dal tariffario pubblicato sul sito www.leamusica.com, senza tener conto di alcun pagamento eventualmente effettuato a favore di altro intermediario.

 

LEA potrebbe richiedere il versamento di un deposito a garanzia al momento del rilascio del permesso.

 

  1. PARTICOLARI LICENZE DI PUBBLICA ESECUZIONE DAL VIVO

 

La modalità di calcolo del compenso prevista nella Sezione 2 non si applica nei seguenti casi:

  • eventi in cui l’ingresso sia riservato ai soli invitati e nei quali non ci sia la possibilità di effettuare controlli in modalità riservata; eventi che prevedono forme in abbonamento; eventi in cui non sia prevista l’utilizzazione del programma musicale. Rientrano segnatamente tra questi: feste private o feste aziendali, con musica dal vivo, riservate agli invitati; eventi dal vivo in circoli, riservati ai soci, ai quali si applica la distribuzione non analitica; trattenimenti effettuati su navi da crociera e mezzi di trasporto marittimo; bande musicali (abbonamento); musica dal vivo in spettacoli viaggianti;
  • eventi in cui sia dichiarata dall’organizzatore o riscontrata, al momento del rilascio del permesso o a seguito di controllo, la prevalenza di un genere di esecuzione rispetto ad un altro.
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